Glossario Aste
Asta
Procedimento attraverso il quale un creditore mette in vendita, ed assegna al miglior offerente, un immobile sui cui abbia ipoteca.
Assegno circolare non trasferibile
Assegno predisposto ed emesso direttamente dalla banca con il quale, la stessa, si assume un obbligo incondizionato di pagare una cifra indicata, su ordine di un suo correntista (con addebito in conto corrente) o di altri che ne facciano richiesta previo versamento in contanti della somma.
Aggiudicatario
Soggetto a cui è attribuita la proprietà dell’immobile all’asta.
Banditore
Soggetto che conduce la vendita all’asta.
Esecuzione forzata
E’ un processo esecutivo diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni (pignorabili) facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, al fine di soddisfare il creditore procedente, in attuazione della loro funzione di garanzia generica delle obbligazioni ex art. 2740 c.c.
Fallimento
Procedura mediante la quale si provvede, nell’ipotesi di insolvenza da parte di una società, alla realizzazione del patrimonio per il pagamento dei debiti. E’ attivabile su richiesta di creditori, della stessa società o a seguito di istanza del Pubblico Ministero.
Giudice delegato dell’esecuzione
Il giudice dell’esecuzione è la persona fisica che dirige l’espropriazione; la nomina è fatta dal presidente del Tribunale. Ha potere di controllo della legittimità ed opportunità degli atti compiuti dalle parti di un processo esecutivo, con il conseguente potere soppressivo e sostitutivo esercitato nell’ambito e nei limiti indicati dalle norme di rito che disciplinano il processo stesso.
Giudice delegato fallimentare
E’ la persona fisica cui è affidata da direzione concreta della procedura fallimentare. Nominato dal Tribunale fallimentare con la sentenza dichiarativa di fallimento, nella procedura svolge tre funzioni fondamentali di carattere processuale, tutorio e amministrativo.
Ipoteca
E’ un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul quale l’ipoteca è stata iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita.
Perizia
Valutazione del valore dell’immobile, effettuata da un tecnico abilitato a tale ruolo.
Processo esecutivo
Processo attraverso il quale l’ordinamento garantisce il soddisfacimento del diritto servendosi esclusivamente dell’impiego della forza per superare le eventuali resistenze dell’obbligato.
Relazione di stima
Resoconto scritto sullo stato dell’immobile oggetto d’asta eredatta dal consulente tecnico d’ufficio.
Rilancio minimo
Offerta più alta di quella degli altri partecipanti all’asta, determinata in un valore minimo predefinito.
Tribunale Fallimentare
E’ il Tribunale che ha dichiarato il fallimento instaurando la relativa procedura, alla quale sovrintende con vasti poteri e funzioni di carattere giurisdizionale ed amministrativo. Il Tribunale Fallimentare nomina ed aventualmente sostituisce il giudice delegato ed il curatore, risolve i contrasti tra i suddetti organi, chiede chiarimenti e informazioni al curatore, al fallito e al comitato dei creditori, provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato.
Trascrizione
Mezzo di pubblicità che si riferisce agli immobili, volta a far conoscere ai terzi le vicende giuridiche dell’immobile stesso.
Vendita con incanto
L’ordinanza di vendita con incanto (art. 576 C.p.c.) è il provvedimento con cui il giudice stabilisce: se la vendita ha ad oggetto uno o più lotti, la data e l’ora della vendita, il termine decorrente tra l’adempimento agli obblighi di pubblicità e la vendita, versamento cauzionale e termine dello stesso, rilancio minimo, termine per il deposito del saldo prezzo da parte dell’aggiudicatario.
Vendita senza incanto
Il giudice può disporre che la vendita forzata si tenga con le modalità delle vendite senza incanto (art. 570 e ss. C.p.c.), disponendo con decreto le modalità e il termine di versamento del prezzo. Se vi sono più offerte, il giudice invita gli offerenti alla gara. Non si applicano le disposizioni dell’art. 584 C.p.c., in materia di offerte dopo l’incanto e fatto salvo l’obbligo di versamento del deposito cauzionale non si rende necessario il preliminare deposito dell’importo approssmativo delle spese di trasferimento (art. 580 c.p.c.).
Vendita forzata
Ha la funzione di trasformare i beni pignorati in denaro liquido.
